
Statuto
ANES
Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata
STATUTO
Statuto approvato dall’Assemblea Costitutiva del 4 maggio 1995.
Repertorio n. 133761 / Raccolta n. 4696 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 23 maggio 1995 al n. 9689 Serie 1/B.
Modificato dall’Assemblea Straordinaria del 25 marzo 1996.
Repertorio n. 141126 / Raccolta n. 4979 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 29 marzo 1996 al n. 8012 Serie 1/A.
Modificato dall’Assemblea Straordinaria del 29 marzo 1999.
Repertorio n. 166096 / Raccolta n. 6079 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 15 aprile 1999 al n. 14429 Serie 1/A.
Modificato tramite Referendum postale con verbale notarile del 17 settembre 1999.
Repertorio n. 172045 / Raccolta n. 6246 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 23 settembre 1991 al n. 34612 Serie 1/A.
Modificato dall’Assemblea Straordinaria del 26 marzo 2001.
Repertorio n. 187677 / Raccolta n. 6793 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Atti Pubblici il 12 aprile 2001 al n. 14963 Serie 1/A.
Modificato tramite Referendum postale con verbale notarile del 6 luglio 2005.
Repertorio n. 229003 / Raccolta n. 8352 del Notaio Corrado Teti.
Registrato a Milano, Agenzia delle Entrate Milano 3 il 20 luglio 2005 al n. 5788 Serie 1.
Modificato tramite Referendum postale con verbale notarile del 31 gennaio 2007. Repertorio n. 238024 / Raccolta n. 8995 del Notaio Corrado Teti. Registrato a Milano, Agenzia delle Entrate Milano 3 il 12 febbraio 2007 al n. 1097 Serie 1.
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - SCOPI
ART. 1 Costituzione, Sede e Denominazione
E' costituita, con Sede in Milano, l'Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata, in forma abbreviata A.N.E.S.
L'A.N.E.S. può istituire uffici distaccati con compiti e poteri che saranno stabiliti dalla Giunta.
Essa aderisce alla Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi ed assume il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi quale risulta delineato nello Statuto Confederale.
In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per se e per i propri Soci.
ART. 2 Scopi
L'Associazione è indipendente, apartitica e non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo il promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso del comparto dell'industria rappresentata nel campo sociale, economico, tecnico e scientifico e il tutelarne gli interessi nei confronti di chiunque, direttamente ed indirettamente, in ogni sede.
In particolare essa, favorendo la maggiore solidarietà e collaborazione tra le Aziende associate e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, si propone di:
- promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- promuovere comportamenti di trasparenza e chiarezza dell'Associazione attraverso la ricerca della qualità dei prodotti e dei servizi resi dalle imprese associate adottando procedure e sistemi di certificazione della stessa;
- promuovere la piena collaborazione fra le imprese associate affinché la concorrenza fra di esse si svolga nello spirito della più sana e corretta competizione commerciale;
- rappresentare unitariamente le aziende italiane della industria editoriale periodica specializzata, tecnico-professionale, scientifica, culturale, elettronica e d'informazione nei confronti delle Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, Enti, Organizzazioni ed Associazioni in Italia ed all'estero;
- concorrere a promuovere con le Istituzioni, le Organizzazioni economiche, politiche, sociali, culturali e tecniche del Paese ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- stipulare ai sensi delle disposizioni legislative in materia e nel rispetto degli indirizzi confederali, accordi sindacali e contratti collettivi di lavoro, riguardanti i settori rappresentati nell’ambito della propria competenza e in collaborazione con altre Associazioni firmatarie del C.C.N.L.;
- svolgere, fra le altre, le seguenti funzioni:
- studiare, trattare e dibattere problemi di interesse generale e specifico che, sul piano sociale, culturale, economico, sindacale, tecnico e scientifico, si ricolleghino alle attività del settore;
- utelare ed assistere, sempre ed in qualsiasi sede, le Aziende associate nell'ambito dei compiti che le sono assegnati all'interno delle finalità sopra enunciate, nonché assolvere tutti quegli incarichi che, nell'interesse della categoria, le venissero affidati dall'Assemblea o, per essa, dai propri Organi direttivi;
- fornire indicazioni ed erogare servizi ai propri associati.
Nell'ambito degli scopi statutari l'A.N.E.S. può partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni e Federazioni in Italia tutte inserite nel Sistema Confederale ed all'estero (in particolare Unione Europea), senza scopi di lucro, per una migliore realizzazione degli scopi associativi su conforme delibera della Giunta.
Per il perseguimento dell’oggetto sociale, a fini non di lucro, l’Associazione può assumere interessenze e partecipazioni in Società commerciali.
L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori associativi , ispirando allo stesso le proprie modalità organizzative ed i comportamenti ed impegnando gli associati alla sua osservanza.
TITOLO II
SOCI - AMMISSIONE
ART.3 Soci effettivi - Soci aggregati
Possono essere Soci effettivi dell'A.N.E.S. le imprese editoriali, con sede in Italia o proprietarie di unità operative in Italia, iscritte all'Albo delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio e che provvedano con attività continuativa alla pubblicazione di prodotti editoriali di cui all'art.2 - lettera d).
Possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati
I Soci aggregati hanno diritto di voto secondo le modalità previste dall'art.17, 2° comma, ultimo punto, ma non possono far parte degli Organi direttivi dell'Associazione. I Soci aggregati non possono adempiere a prestazioni di rappresentanza né di assistenze dirette; ai Soci aggregati non si applica l'esclusione di cui all'art. 5, comma c).
Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
ART. 4 Diritti dei Soci
Ogni Socio ha diritto:
- di partecipare all'attività associativa e di avvalersi di tutte le prestazioni erogate dall'Associazione, nonché di quelle che derivano dalla sua appartenenza al Sistema ai sensi delle norme confederali, e di essere tutelato nei confronti di Enti pubblici e/o privati;
- di eleggere e di poter essere eletto alle cariche associative (salvo quanto disposto dall'art. 3 quinto comma)
- di intervenire alle Assemblee ed alle riunioni secondo le norme statutarie
- di fruire dell'assistenza dell'Associazione e di un periodico servizio di informazione sulla vita associativa;
- di fruire di tutte le pubblicazioni, gli studi e le ricerche effettuate dall'Associazione.
I Soci, appartenenti al Sistema ed in regola con i requisiti previsti e con il versamento delle quote associative, potranno vedere attestata la loro appartenenza al Sistema stesso ed essere autorizzati ad usare oltre al logo dell'A.N.E.S. anche l’emblema confederale in abbinamento al logo stesso nei limiti previsti dall’apposito regolamento.
I Soci potranno altresì usare i marchi di qualità e di certificazione adottati al fine del perseguimento dello scopo di cui all'art. 2 - 2° comma, lettera b) alle condizioni stabilite dai relativi Regolamenti degli Istituti, Enti o Consorzi eventualmente a ciò delegati.
ART. 5 Doveri dei Soci
L'adesione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, nonché le delibere che saranno adottate dagli Organi Statutari dell'Associazione.
In particolare il Socio ha il dovere:
- di rispettare il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al Sistema confederale;
- di partecipare attivamente alla vita associativa
- c. di escludere la sua contemporanea partecipazione ad Associazioni aderenti ad Organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- di fornire i dati e le informazioni che gli venissero richiesti per il raggiungimento degli scopi associativi o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Associazione da Enti o Istituti pubblici. I dati e le informazioni di carattere aziendale saranno tenuti riservati. La loro diffusione sarà consentita solo attraverso elaborazioni aventi forme riassuntive ed anonime;
- di versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini fissati dall'art. 12;
- di segnalare all'Associazione ogni pubblicazione da esso edita con le relative indicazioni descrittive;
- di non partecipare a procedure certificate dei propri prodotti e di adottare marchi di Istituti, Organizzazioni ed Enti di qualsiasi tipo che non siano stati accreditati dall'Associazione.
- di applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
L’Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento
Le disposizioni di cui alla lettera f) non trovano applicazione nei confronti dei Soci aggregati.
ART. 6 Cessazione della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde:
- per cessazione dell’Impresa;
- per recesso volontario, fermo restando l’obbligo per il recedente della regolarizzazione dei contributi fino alla scadenza del termine;
- per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7).
In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 8)
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.
L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
- nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o di espulsione: sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto: sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio
- nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’articolo 8).
ART. 7 Sanzioni
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell’Impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.
E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
ART. 8 Ammissione e durata
La Casa Editrice che intende associarsi deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, corredata da una relazione illustrativa sull'attività svolta e descrittiva delle testate pubblicate. Nella domanda firmata dal Legale Rappresentante deve essere indicato il nominativo della persona delegata a rappresentare l'Impresa stessa a tutti gli effetti in seno all'Associazione, il numero dei dipendenti, il numero delle testate e dei libri tecnici pubblicati e quant'altro previsto dall'apposito modulo di adesione.
Per i Soci aggregati, nella domanda firmata da chi ne ha titolo legale, dovranno essere indicati tutti gli elementi richiesti dall'apposito modulo.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.
I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale
Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza.
In caso di responso negativo è possibile il ricorso alla Giunta che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
Il Socio resta impegnato, a tutti gli effetti statutari, dalla data di accettazione della domanda di ammissione e l'adesione vale, oltre che per l'anno in corso, per un biennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro biennio, e così di seguito, qualora non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza del biennio in corso.
All’atto dell’ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore dell’Associazione del contributo di iscrizione annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea.
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre dal primo gennaio se l'ammissione avviene entro il primo semestre dell'anno, e dal primo di luglio se avviene nel secondo semestre; i contributi sono dovuti in misura intera nel primo caso, in misura dimezzata nel secondo caso.
Nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera d), l'esclusione del Socio, ai soli fini contributivi, ha vigore dal 1° gennaio dell'anno seguente all'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta .
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 9 Sezioni
Per il miglior conseguimento degli scopi associativi le Aziende che svolgono un'attività omogenea possono costituire, nell'ambito associativo, una Sezione, allo scopo di dibattere ed affrontare i problemi specifici e peculiari dei singoli comparti.
Sulla costituzione di una Sezione decide la Giunta .
La Sezione regolarmente costituita nomina un proprio Presidente che la rappresenta in seno alla Giunta. Le Sezioni prendono in esame i problemi di interesse economico, tecnico e scientifico delle Aziende che ne fanno parte e ne ricercano le relative soluzioni nell'ambito degli scopi associativi e nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi stabiliti dall'Associazione.
ART. 10 Delegazioni Territoriali
Allo scopo di meglio influire sul tessuto locale, le imprese associate possono costituire Delegazioni Territoriali presso Associazioni Industriali aderenti a Confindustria, aventi lo scopo di attuare in sede locale le direttive associative, di dibattere i problemi locali e di incidere più profondamente nei rapporti con gli Enti e le Autorità competenti per territorio.
Sulla creazione delle Delegazioni Territoriali decide la Giunta .
ART. 11 Gruppi di lavoro
Per lo studio di problemi specifici possono essere creati Gruppi di lavoro aventi lo scopo di elaborare progetti ed individuare soluzioni da sottoporre alla Giunta che deciderà la costituzione.
ART. 12 Contributi
I Soci effettivi sono tenuti a corrispondere in relazione alla loro appartenenza all'Associazione:
- una quota associativa annua;
- un contributo annuo proporzionale al numero delle testate e delle pubblicazioni quale risulta dalla domanda di adesione e, successivamente, dagli aggiornamenti al 1° gennaio di ogni anno.
Le misure e le modalità di versamento della quota associativa e del contributo proporzionale sono proposte annualmente dalla Giunta all'Assemblea dei Soci per le relative delibere.
Analogamente su proposta della Giunta l'Assemblea dei Soci delibera sulle misure e le modalità di versamento della quota associativa dei Soci aggregati
Eventuali contributi straordinari e/o supplementari vanno proposti per l'approvazione all'Assemblea Generale dalla Giunta
Le quote associative e i contributi proporzionali devono essere pagati entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera assembleare. Il mancato rispetto delle modalità stabilite per il pagamento delle quote e dei contributi dà diritto all'Associazione di richiedere, anche attraverso il ricorso alle vie legali, l'importo dovutole per tale titolo anche maggiorato delle eventuali spese sostenute per la sua riscossione.
TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART.13
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale
- la Giunta
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Tesoriere
- i Probiviri
- i Revisori Contabili
ART. 14 Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Aziende associate, così come definiti dall'art. 27.
Alle Assemblee possono partecipare soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.
I Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altri Soci con apposita delega scritta ma non possono essere portatori di più di una delega.
ART. 15 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.
Quella ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene con il 31 dicembre.
L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, con l'ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, le modalità di eventuali elezioni e il Bilancio consuntivo, deve essere spedito ai Soci almeno quindici giorni prima. In caso di particolare urgenza, il termine di 15 giorni può essere abbreviato per decisione del Consiglio Direttivo e l’Assemblea può essere convocata via fax.
Per la validità dell'Assemblea è richiesta in prima convocazione la presenza, o rappresentanza, della metà più uno dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, almeno dopo mezz'ora, l'Assemblea è invece valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea
L'Assemblea straordinaria viene indetta quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, lo ritiene opportuno o dietro richiesta di almeno il 20% dei Soci. Le modalità di convocazione sono le stesse che per l'Assemblea ordinaria.
L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei Soci con diritto di voto. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso
ART. 16 Attribuzioni dell'Assemblea Generale
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:
- elegge il Presidente ed i 2 Vice Presidenti
- elegge i 16 membri della Giunta come disposto dall’art. 18 primo comma;
- elegge i Probiviri di cui all’art. 25;
- elegge i Revisori Contabili di cui all’art. 26;
- provvede all'approvazione del Bilancio consuntivo;
- determina le direttive di massima dell'azione associativa;
- delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno sottoposto dalla Giunta o dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle quote associative e sui contributi proporzionali proposti dalla Giunta .
L’Assemblea ordinaria procede alla elezione del Presidente e dei 2 Vicepresidenti negli anni dispari; procede per contro alla nomina dei Membri elettivi della Giunta, dei Probiviri e dei Revisori contabili negli anni pari.
L'Assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:
- delibera sulle modifiche dello Statuto di cui all’art. 31;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione di cui all’art. 32;
- delibera sulle erogazioni a titolo gratuito di parte del Patrimonio Sociale per il perseguimento di obiettivi di interesse dell’Associazione, come disposto dall’art. 29.
ART. 17 Voti
I Soci, per le Assemblee ordinarie e straordinarie, dispongono di un numero di voti correlato ai contributi dovuti ed effettivamente versati.
Fatta 100 la quota base della classe più elevata di contribuzione quale quota di riferimento, i Soci dispongono di:
- 5 voti se la loro quota è superiore all'80% della quota di riferimento;
- 4 voti se la loro quota si trova tra il 61 e il 80% della quota di riferimento;
- 3 voti se la loro quota si trova tra il 41 e il 60% della quota di riferimento;
- 2 voti se la loro quota si trova tra il 21 e il 40% della quota di riferimento;
- 1 voto se la loro quota è compresa entro il 20% della quota di riferimento, e per i Soci aggregati.
ART. 18 Giunta
La Giunta è formata dal Presidente, dai Past President, purché ancora Soci, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dai Presidenti delle Sezioni delle Delegazioni Territoriali eventualmente costituite a norma degli artt. 9 e 10, dai componenti del Consiglio direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta e da 16 membri eletti dall'Assemblea Generale sulla base di una lista di autocandidature in numero superiore ai seggi da ricoprire e con una espressione di voto di preferenze pari ai 2/3 del numero dei seggi.
La Giunta dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina. Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più componenti, gli altri possono provvedere a sostituirli con deliberazione collegiale.
Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. I componenti aggiuntivi nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta
Se vengono a mancare tanti componenti da essere ridotti i rimanenti ad un numero inferiore alla metà di quello previsto dal 1° comma, la Giunta decade e dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la sua rielezione.
La Giunta si riunisce almeno tre volte l'anno ed essa è convocata dal Presidente, o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Non sono ammesse deleghe. La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente.
Ciascun membro della Giunta ha diritto ad un voto e per la validità delle delibere occorre la maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente stabilisce i sistemi di votazione nel rispetto delle norme confederali. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa. Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Probiviri, senza diritto di voto. Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti della Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
ART. 19 Attribuzioni della Giunta
Spetta alla Giunta:
- nominare nell’ultimo trimestre del mandato del Presidente una Commissione di designazione del Presidente formata da tre membri, scelti tra associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica, che sottopone alla Giunta stessa le indicazioni emerse da un'ampia consultazione degli associati;
- proporre all’Assemblea Generale, dopo aver deliberato, le indicazioni emerse di cui alla precedente lettera a);
- eleggere negli anni dispari, nella prima riunione successiva alla elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti, i quattro componenti del Consiglio Direttivo, come disposto dall’art. 20, 1° comma;
- eleggere il Tesoriere nella stessa seduta di elezione degli altri Consiglieri;
- determinare ogni anno le quote associative ed i contributi dovuti dai Soci effettivi e proporli all'approvazione assembleare;
- determinare ogni anno le quote associative dovute dai Soci aggregati e proporli all'approvazione assembleare;
- attuare le delibere assembleari;
- fornire indirizzi al Consiglio Direttivo in merito all'attività politica dell'Associazione;
- approvare il Bilancio preventivo ed esaminare il Bilancio consuntivo al fine della successiva delibera dell'Assemblea Generale, entro la fine di febbraio;
- deliberare i compiti e i poteri degli Uffici distaccati di cui all'art.1, secondo comma;
- deliberare sulla costituzione delle Sezioni, delle Delegazioni Territoriali e dei Gruppi di Lavoro di cui agli artt. 9, 10 e 11;
- deliberare sulla partecipazione ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni e Federazioni in Italia ed all’estero, di cui all’art.2;
- deliberare i regolamenti della Associazione e di esecuzione dello Statuto.
- n. adottare le sanzioni associative;
- riesaminare le domande di adesione con parere negativo del Consiglio Direttivo;
- formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria, le modifiche del presente Statuto.
ART. 20 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Tesoriere e da quattro componenti eletti nel medesimo anno dispari della elezione del Presidente a scrutinio segreto dalla Giunta tra i suoi membri, sulla base di una lista di autocandidature in numero superiore ai seggi da ricoprire e con una espressione di voto di preferenze pari ai 1/2 del numero dei seggi e durano in carica per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, la Giunta provvederà a sostituirli mediante elezioni suppletive. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno, od ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti, su convocazione del Presidente e con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Non sono ammesse deleghe.
Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle delibere occorre la maggioranza dei voti presenti tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente, nel rispetto delle norme confederali. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio stesso.
ART. 21 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
- nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea Generale e della Giunta indirizzare l'attività dell'Associazione e controllarne i risultati;
- deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- redigere il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta e dell'Assemblea Generale;
- deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;
- nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
- sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- preparare la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottopostogli dal Presidente;
- approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione e nominare il Segretario Generale di cui all'art.28;
- amministrare il Patrimonio Sociale ai sensi dell’art. 29
ART. 22 Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto, fra i Soci effettivi, dall’Assemblea Generale su proposta della Giunta.
A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei Soci dell’Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.
La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all’elezione da proporre all’Assemblea.
L’Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente per un terzo biennio solo con maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti.
Il Presidente può essere nuovamente eletto se è trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.
Al Presidente spetta:
- la rappresentanza legale in ogni sede dell'Associazione;
- la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, della Giunta e del Consiglio Direttivo;
- la presidenza delle Assemblee, della Giunta e del Consiglio Direttivo;
- di proporre alla Giunta i nominativi dei due Vice Presidenti;
- la sovraintendenza al funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, della Giunta e del Consiglio Direttivo;
- il deferimento ai Probiviri delle richieste concernenti la decadenza di un Socio dalle cariche associative.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente più anziano di età.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi, ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
ART. 23 I Vice Presidenti
I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il mandato e propone i nomi dei Vice Presidenti scelti tra gli Associati.
La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
Essi sono rieleggibili per non più di due bienni successivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.
Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
ART. 24 Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dalla Giunta tra i suoi membri.
Egli dura in carica due anni e può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina.
Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale in conformità alle previsioni del Bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo i dati per la redazione del Bilancio preventivo e consuntivo.
ART. 25 I Probiviri
L’Assemblea di ogni biennio (in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente) elegge tra i Soci, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i tre restanti Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i tre restanti probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni mandato e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
I Probiviri sono invitati ad assistere alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto.
ART. 26 I Revisori Contabili
L’Assemblea di ogni biennio (in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente) elegge anche tra candidati non Soci, a scrutinio segreto, cinque Revisori, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Revisore possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
Almeno un Revisore tra i cinque eletti deve essere in possesso della qualifica di Revisore contabile.
Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo. I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'ordine delle preferenze ottenute.
I Revisori si riuniscono almeno tre volte l'anno al fine di controllare l'effettivo andamento amministrativo e finanziario dell'Associazione.
I Revisori Contabili possono partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto.
ART. 27 Disposizioni generali sulle cariche associative
E’ requisito indispensabile per l’accesso alle cariche associative che i candidati diano piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale, con particolare riferimento al Codice Etico confederale. A tal fine i nomi dei candidati vengono sottoposti ai Probiviri, che possono esprimere un parere non vincolante.
L’accesso alle cariche è riservato a coloro che hanno effettiva responsabilità nell’impresa rappresentata, a prescindere dalle sue dimensioni.
Per rappresentanti delle imprese aderenti all’Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
All’elezione delle cariche si procede mediante scrutinio segreto sulla base di candidature liberamente espresse dagli associati che ne abbiano i requisiti. Tutte le cariche associative sono gratuite. Le persone elette alle cariche sociali non possono farsi sostituire.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Possono accedere alle cariche di Presidente e Vicepresidente i rappresentanti delle imprese aderenti sia alla componente di categoria che a quella territoriale del sistema confindustriale.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 25 e 26 del presente Statuto.
Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengono alle riunioni istituzionali per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono automaticamente dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite in base a quanto disposto dagli artt.18 e 20. Non sono altresì rieleggibili coloro che, avendo ricoperto cariche precedentemente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Per l’incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere della Giunta confederale.
TITOLO V
SEGRETERIA GENERALE
ART. 28 Il Segretario Generale
Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo in ogni sua incombenza e coordina le attività associative, sotto il controllo del Presidente, provvedendo alla loro gestione e funzionamento in conformità alle indicazioni degli Organi statutari e alle attribuzioni conferitegli. Egli sovrintende agli Uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento di essi ed ha facoltà di proporre soluzioni ed iniziative atti al conseguimento delle finalità associative.
Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Associazione e provvede alla compilazione dei verbali. Egli assicura la continuità dell'Associazione indipendentemente dal succedersi degli Organi direttivi.
TITOLO VI
PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 29 Patrimonio Sociale
Il Patrimonio Sociale è costituito:
- dai contributi sociali di cui all’art. 12;
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- dai beni mobili e immobili;
- dagli eventuali lasciti, erogazioni e devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.
Gli atti per l’amministrazione del Patrimonio Sociale sono di competenza del Consiglio Direttivo.
L’erogazione a titolo gratuito di parte del patrimonio sociale dell’Associazione è di competenza dell’Assemblea straordinaria.
Il Patrimonio Sociale con ogni suo incremento ed accessione è indivisibile fra i Soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione né pretenderne la quota proporzionale.
Durante la vita dell’organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 30 Esercizio finanziario
L'Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio preventivo e quello consuntivo costituiti da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi, vengono sottoposti all'approvazione degli Organi Statutari, secondo lo schema e le norme Confederali.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.
TITOLO VII
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 31 Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte all'Assemblea Generale Straordinaria, dalla Giunta o da almeno un terzo dei Soci.
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
La Giunta può sottoporre alle associate, mediante referendum fra le stesse da effettuarsi nelle forme stabilite dal Regolamento confederale, le modificazioni dello Statuto da approvare comunque con la stessa maggioranza di cui al precedente comma.
ART. 32 Scioglimento dell'Associazione
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.
La votazione per lo scioglimento dell’Associazione avverrà per scrutinio segreto.
Per la pratica attuazione delle deliberazioni di scioglimento l’Assemblea nominerà un Collegio di liquidatori composto da tre Soci, determinandone i poteri e stabilendo la destinazione dell’eventuale residuo del Patrimonio Sociale.
Le eventuali attività residue devono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo previsto dalla legge.
ART. 33 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di Legge in materia, nonché ai principi generali risultanti dallo Statuto di Confindustria.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Le modifiche introdotte riguardanti i tempi delle elezioni dei vari Organi dell’Associazione da parte dell’Assemblea generale, - in particolare la cadenza alternata tra l’elezione del Presidente, Vicepresidenti negli anni dispari ( con successiva nomina dei Consiglieri e del Tesoriere nel medesimo anno), e l’elezione della Giunta, Probiviri, Revisori Contabili negli anni pari, - comportano un allineamento temporale delle nuove elezioni. In caso di votazione e di approvazione delle modifiche da parte dell’Assemblea straordinaria o tramite referendum nel corso del 2005, alla scadenza naturale degli attuali mandati nel 2006, anno pari, l’Assemblea ordinaria procederà alla elezione dei nuovi Membri di Giunta, dei Probiviri e dei Revisori contabili. Spetterà all’Assemblea del 2007, anno dispari, l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, il cui mandato viene in tal modo prorogato con pienezza di poteri di un anno (insieme al mandato dei Consiglieri e del Tesoriere).
NOTA
In merito alla necessità che tra i Revisori contabili sia nominato almeno un membro con la qualifica professionale di Revisore, l’Associazione si adopererà a individuare tale figura all’interno dei propri Soci; in alternativa individuerà un Professionista che a titolo volontario o a costi contenuti accetti la candidatura associativa.
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
Secondo l'art.19 comma m) dello Statuto
a) Utilizzo del logo Anes e dell’emblema confederale in abbinamento al logo stesso.
I Soci effettivi ed i Soci aggregati, insieme alla comunicazione di ammissione all’Associazione, riceveranno una pellicola riportante il logo ANES e la dicitura 'Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata'.
I Soci effettivi ed i Soci aggregati in regola con i requisiti previsti sono tenuti ad inserire nei colophons delle proprie testate il logo ANES in contiguità con la dicitura 'Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata'. La dimensione del logo dovrà essere contenuta tra 10 e 5 mm di altezza. Il logo può essere preceduto dalla scritta Socio effettivo o Socio aggregato.
I Soci effettivi potranno riprodurre anche l’emblema confederale sulla propria carta intestata e nei colophons delle proprie testate a seguito di specifica dichiarazione di autorizzazione della Confederazione da richiedere attraverso Anes.
Ad autorizzazione ottenuta l’Anes invierà la pellicola con l’emblema confederale da pubblicare accanto al logo ANES in dimensioni non superiori all’altezza del logo ANES. L’emblema può essere preceduto dalla scritta 'associata al sistema Confindustria'. Ai Soci aggregati è esplicitamente vietato l’uso dell’emblema confederale.
(Delibera dell’Assemblea Generale ANES del 26.03.2001)
b) Dichiarazione di tiratura e/o di diffusione.
I Soci che intendono pubblicare nei colophons delle proprie testate o in altre pagine della rivista i dati di tiratura e/o di diffusione sono tenuti a far precedere i dati stessi dalla dicitura 'Dichiarazione dell’Editore'.
La medesima norma si applica se i dati di tiratura e/o diffusione sono pubblicati in documenti commerciali.
I Soci che certificano la tiratura e la diffusione delle riviste con il marchio CSST adottano un Regolamento specifico con normative analitiche sulla pubblicazione dei dati di tiratura e diffusione.'
(Delibera dell’Assemblea Generale ANES del 26.03.2001)
c) Disposizione generale per il funzionamento delle Sezioni.
I Soci possono aderire ad una o più Sezioni, costituite dalla Giunta secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, con una comunicazione scritta indirizzata alla Segreteria.
I Soci membri di una Sezione nominano il Presidente di Sezione a maggioranza relativa (cioè con la maggioranza dei voti dei presenti) con votazione segreta.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi a quello di nomina.
La elezioni del Presidente di Sezione segue il calendario biennale della elezione del Presidente dell’Anes e si tiene entro 60 giorni dalla data della sua elezione.
Le delibere della Sezione avvengono a maggioranza relativa.
Le delibere che concernono la creazione di un fondo per le attività specifiche della Sezione e la quota da versare per la costituzione del fondo stesso, in aggiunta alla quota associativa, avvengono a maggioranza assoluta degli aventi diritto (cioè degli iscritti alla Sezione) e sono vincolanti per tutti i Membri della Sezione.
Le delibere della Sezione che comportano impegni economici in capo ai Membri della Sezione debbono essere comunicate alla Giunta.
Le delibere della Sezione che riguardano l’istituzione di Commissioni, Osservatori o altri organismi all’interno della Sezione stessa, oppure sanciscono comportamenti e Regolamenti interni, debbono essere approvate dalla Giunta.
Il Presidente della Sezione che, a norma degli articoli 9 e 18 dello Statuto, fa parte della Giunta, relaziona ai Membri di Giunta l’attività della Sezione.
Non è compatibile la contemporanea Presidenza dell'Associazione e di una Sezione da parte di un unico Socio.
Lo scioglimento della Sezione è deliberato dalla Giunta.
(Disposizione approvata dalla Giunta del 9.03.2004).

